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Caccia - tesserino

Legge regionale n. 8/94; Legge regionale n. 3/07

Rilascio dei tesserini:

Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori maggiorenni, residenti nel comune, assieme al foglio di istruzioni relative alle modalità di compilazione del tesserino, alle condizioni di seguito elencate, previste dalla legge regionale:

A)Presentazione dei documenti o di una dichiarazione dell’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:

  • Il possesso della licenza di caccia;
  • Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa;
  • Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale;
  • Di aver provveduto al versamento delle quote assicurative
  • Versamento e scelta A.T.C. (Ambito Territoriale Caccia) e lettere di accettazione dell’A.T.C.
  • Prescelta della forma di caccia vidimata dall’Amministrazione provinciale di Ravenna (in caso di primo rilascio);

Se l’esercizio della caccia è svolta in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:

  • Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c  postale n. 116400 intestato a regione Emilia - Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi (N.B. : la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
  • Gli ATC/CA ai quali regolarmente iscritto per la stagione venatoria 20__ /20__;
  • Di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA

Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:

  • Di praticare l’esercizio venatorio esclusimente in Azienda Venatoria.

B)Riconsegna del tesserino relativo all’ultima stagione venatoria svolta, a norma dell’art. 39, comma 1 lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

A norma di legge il cacciatore, dal 2008, deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni.

N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria successiva a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’Autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.

 

Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni possono essere richieste all'URP

pubblicato 08/10/2018 12:45, ultima modifica 15/01/2019 10:43
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